Statuto dell'Associazione
LA CRUNA DEL LAGO
CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CIVICA
Premesso
- che la sempre più consistente cementificazione del territorio del Centro Lago costituisce per i sottoscritti fonte di grande preoccupazione;
- che i sottoscritti sono convinti che il territorio sia un bene comune, una risorsa fondamentale per le generazioni presenti e future, e che perciò sia dovere di tutti valorizzarlo e difenderlo, salvaguardandolo da quanti ne attentano alla naturale bellezza e integrità per lucro, per calcolo politico, per incapacità o insipienza;
tanto premesso
Art. 1) - viene costituita l'Associazione apartitica, denominata:
"LA CRUNA DEL LAGO";
Art. 2) L'Associazione ha sede in Via Statale, 57 - 22011 GRIANTE (CO);
Art. 3). L'Associazione è apartitica, è aperta al contributo di tutti coloro che si preoccupano seriamente della salvaguardia dell'ambiente naturale centro-Iariano, nonché degli edifici storici, di pregio artistico, che impreziosiscono il nostro territorio; e piu' in particolare si propone di
- vigilare attentamente su tutti i progetti edilizi proposti nei nostri Comuni compresi nella fascia litoranea - montana che si estende da Argegno a San Siro (in particolare Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio), salvaguardando il territorio da iniziative a carattere speculativo;
- incoraggiare i progetti di sviluppo economico e sociale eco-sostenibili che promuovano il Centro Lario sotto il profilo naturalistico, storico, culturale (anche attraverso il recupero di costruzioni e attività che sono storia e patrimonio del nostro territorio);
- stimolare le Amministrazioni Locali all'adozione di Piani di Governo del Territorio che, in armonia con le norme regionali e provinciali, assumano la tutela paesaggistica come obbiettivo primario, difendendo le aree verdi e proteggendo le zone critiche;
- sostenere le attività di recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione ai centri storici;
- informare i cittadini sulle scelte edilizie delle Amministrazioni Comunali, con l'intento di renderli artefici consapevoli delle politiche territoriali e ambientali.
CAPITOLO 2 - Soci, loro obblighi e contributi
Art. 4) - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci i cittadini italiani e non, che, aderendo alle finalità dell'associazione, ne fanno domanda. Sull'accettazione delibera in modo inappellabile il consiglio direttivo.
Art. 5) - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni scritte o mancato rinnovo dell'adesione alla scadenza annuale
b) per l'espulsione dall'associazione deliberata dal consiglio direttivo con parere motivato per gravi violazioni delle norme statutarie o qualora il comportamento e le attività dei socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dei presente statuto.
Art. 6) - I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua.
CAPITOLO 3 - Organi dell'associazione.
Art. 7) - Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente, il vice-presidente e il segretario;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 8) - Tutte le cariche dell'associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti organi sociali sono gratuite. L'assenza consecutiva e non giustificata dei consiglieri e dei revisori ad almeno tre riunioni consecutive dei rispettivi organi collegiali ne determina la decadenza dalla carica.
Art. 9) - L'assemblea è costituita dai soci in regola coi pagamento annuale delle quote.
Art. 10) - L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente almeno una volta all'anno entro i termini di legge per:
a) determinare le direttive dell'associazione;
b) discutere e deliberare, su relazione dei presidente, circa l'andamento dell'associazione;
c) esaminare il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le relative deliberazioni;
d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o ritenuto urgente dal presidente.
Ogni tre anni, l'assemblea viene convocata per il rinnovo delle cariche sociali (consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti).
Art. 11) - L'assemblea può essere anche convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente o dal consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati con domanda motivata e firmata.
Art. 12) - AI presidente dell'associazione o a chi ne fa le veci spetta di presiedere le assemblee ordinarie e straordinarie. Il presidente sarà assistito dal segretario dell'associazione che fungerà da segretario dell'assemblea. Le deliberazioni di ciascuna assemblea saranno fatte risultare da un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale sarà depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci che volessero prenderne visione.
Art. 13) - Per la valida costituzione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione. l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'assunzione di oneri economici al di fuori della normale gestione, le modifiche statutarie e lo scioglimento anticipato dell'associazione richiedono, in prima convocazione, il voto di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione il voto di almeno due terzi dei presenti con diritto di voto. Le nomine alle cariche sociali avvengono per votazione palese a maggioranza relativa.
Art. 14) - Ogni socio ha diritto a un voto.
E' ammesso il voto per delega che può essere conferita per iscritto esclusivamente ad altri soci che non ricoprano cariche associative in quel momento. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.
Art. 15) - La gestione dell'associazione, in armonia alle deliberazioni ed ai voti espressi dall'assemblea, è affidata al consiglio direttivo. I consiglieri sono eletti dall'assemblea in numero di sette tra i soci.
Art. 16) - Il presidente e il vice-presidente dell'associazione sono nominati dal consiglio direttivo tra i consiglieri in carica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è l'esecutore delle deliberazioni dei consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il presidente sarà sostituito dal vice-presidente.
Art. 17) - Le riunioni dei consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Il consiglio deve essere convocato, ove ne facciano richiesta scritta almeno tre settimi dei suoi membri in carica.
Art. 18) - Il consiglio direttivo in particolare:
a) nell'ambito delle direttive dell'assemblea stabilisce l'azione a breve termine della associazione, predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
b) predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
c) nomina al proprio interno il presidente dell'associazione, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
d) sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci tutte le eventuali proposte di modificazioni del presente statuto;
e) determina le quote annue dei soci.
Art. 19) - Il consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, per lo svolgimento dell'attività propria dell'associazione stessa, per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea Il consiglio stesso ha la facoltà di delegare al presidente o ad uno dei suoi membri tutto o parte delle attribuzioni che gli competono limitatamente alla ordinaria amministrazione. Il consiglio dovrà dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente.
Art. 20) - Le votazioni in seno al consiglio direttivo avvengono a maggioranza di voti e con voto palese. In caso di parità prevarrà il voto dei presidente. Ciascun membro avrà diritto ad un voto. Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono fatte risultare da verbali su apposito libro, firmate dal presidente e dal segretario.
Art. 21) - Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre revisori nominati dall'assemblea generale. Essi restano in carica tre anni. Esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei sindaci in genere, a norma di legge. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al consiglio direttivo per i necessari prowedimenti.
Art. 22) - Qualora si rendessero vacanti, i posti di consigliere e di revisore dei conti, verranno assegnati secondo graduatoria ai primi dei non eletti nelle rispettive elezioni. I consiglieri ed i revisori subentranti seguono agli effetti della decadenza il turno che sarebbe spettato a coloro che hanno sostituito.
CAPITOLO 4 - Patrimonio, esercizi finanziari, bilancio
Art. 23 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) dal ricavato delle manifestazioni organizzate dall'associazione;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 24) - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 25) - Per ciascun anno deve essere compilato:
a) un bilancio preventivo, da approvarsi dal consiglio direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
b) un bilancio consuntivo da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.
CAPITOLO 5 - Disposizioni finali e responsabilità
Art. 26) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento si fa riferimento alle norme dei codice civile.
Art. 27) - L'associazione non è responsabile civilmente dei danni di qualsiasi natura che possano derivare ai soci o ad altri nel corso di iniziative promosse nell'ambito dei propri scopi statutari.
Letto, confermato e sottoscritto in Menaggio
21 marzo 2008
LA CRUNA DEL LAGO
CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CIVICA
Premesso
- che la sempre più consistente cementificazione del territorio del Centro Lago costituisce per i sottoscritti fonte di grande preoccupazione;
- che i sottoscritti sono convinti che il territorio sia un bene comune, una risorsa fondamentale per le generazioni presenti e future, e che perciò sia dovere di tutti valorizzarlo e difenderlo, salvaguardandolo da quanti ne attentano alla naturale bellezza e integrità per lucro, per calcolo politico, per incapacità o insipienza;
tanto premesso
Art. 1) - viene costituita l'Associazione apartitica, denominata:
"LA CRUNA DEL LAGO";
Art. 2) L'Associazione ha sede in Via Statale, 57 - 22011 GRIANTE (CO);
Art. 3). L'Associazione è apartitica, è aperta al contributo di tutti coloro che si preoccupano seriamente della salvaguardia dell'ambiente naturale centro-Iariano, nonché degli edifici storici, di pregio artistico, che impreziosiscono il nostro territorio; e piu' in particolare si propone di
- vigilare attentamente su tutti i progetti edilizi proposti nei nostri Comuni compresi nella fascia litoranea - montana che si estende da Argegno a San Siro (in particolare Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio), salvaguardando il territorio da iniziative a carattere speculativo;
- incoraggiare i progetti di sviluppo economico e sociale eco-sostenibili che promuovano il Centro Lario sotto il profilo naturalistico, storico, culturale (anche attraverso il recupero di costruzioni e attività che sono storia e patrimonio del nostro territorio);
- stimolare le Amministrazioni Locali all'adozione di Piani di Governo del Territorio che, in armonia con le norme regionali e provinciali, assumano la tutela paesaggistica come obbiettivo primario, difendendo le aree verdi e proteggendo le zone critiche;
- sostenere le attività di recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione ai centri storici;
- informare i cittadini sulle scelte edilizie delle Amministrazioni Comunali, con l'intento di renderli artefici consapevoli delle politiche territoriali e ambientali.
CAPITOLO 2 - Soci, loro obblighi e contributi
Art. 4) - Possono far parte dell'associazione in qualità di soci i cittadini italiani e non, che, aderendo alle finalità dell'associazione, ne fanno domanda. Sull'accettazione delibera in modo inappellabile il consiglio direttivo.
Art. 5) - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni scritte o mancato rinnovo dell'adesione alla scadenza annuale
b) per l'espulsione dall'associazione deliberata dal consiglio direttivo con parere motivato per gravi violazioni delle norme statutarie o qualora il comportamento e le attività dei socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dei presente statuto.
Art. 6) - I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua.
CAPITOLO 3 - Organi dell'associazione.
Art. 7) - Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente, il vice-presidente e il segretario;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 8) - Tutte le cariche dell'associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti organi sociali sono gratuite. L'assenza consecutiva e non giustificata dei consiglieri e dei revisori ad almeno tre riunioni consecutive dei rispettivi organi collegiali ne determina la decadenza dalla carica.
Art. 9) - L'assemblea è costituita dai soci in regola coi pagamento annuale delle quote.
Art. 10) - L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente almeno una volta all'anno entro i termini di legge per:
a) determinare le direttive dell'associazione;
b) discutere e deliberare, su relazione dei presidente, circa l'andamento dell'associazione;
c) esaminare il conto consuntivo, il bilancio preventivo e le relative deliberazioni;
d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o ritenuto urgente dal presidente.
Ogni tre anni, l'assemblea viene convocata per il rinnovo delle cariche sociali (consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti).
Art. 11) - L'assemblea può essere anche convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente o dal consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati con domanda motivata e firmata.
Art. 12) - AI presidente dell'associazione o a chi ne fa le veci spetta di presiedere le assemblee ordinarie e straordinarie. Il presidente sarà assistito dal segretario dell'associazione che fungerà da segretario dell'assemblea. Le deliberazioni di ciascuna assemblea saranno fatte risultare da un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale sarà depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci che volessero prenderne visione.
Art. 13) - Per la valida costituzione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione. l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'assunzione di oneri economici al di fuori della normale gestione, le modifiche statutarie e lo scioglimento anticipato dell'associazione richiedono, in prima convocazione, il voto di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione il voto di almeno due terzi dei presenti con diritto di voto. Le nomine alle cariche sociali avvengono per votazione palese a maggioranza relativa.
Art. 14) - Ogni socio ha diritto a un voto.
E' ammesso il voto per delega che può essere conferita per iscritto esclusivamente ad altri soci che non ricoprano cariche associative in quel momento. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.
Art. 15) - La gestione dell'associazione, in armonia alle deliberazioni ed ai voti espressi dall'assemblea, è affidata al consiglio direttivo. I consiglieri sono eletti dall'assemblea in numero di sette tra i soci.
Art. 16) - Il presidente e il vice-presidente dell'associazione sono nominati dal consiglio direttivo tra i consiglieri in carica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è l'esecutore delle deliberazioni dei consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il presidente sarà sostituito dal vice-presidente.
Art. 17) - Le riunioni dei consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Il consiglio deve essere convocato, ove ne facciano richiesta scritta almeno tre settimi dei suoi membri in carica.
Art. 18) - Il consiglio direttivo in particolare:
a) nell'ambito delle direttive dell'assemblea stabilisce l'azione a breve termine della associazione, predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine;
b) predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
c) nomina al proprio interno il presidente dell'associazione, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
d) sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci tutte le eventuali proposte di modificazioni del presente statuto;
e) determina le quote annue dei soci.
Art. 19) - Il consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, per lo svolgimento dell'attività propria dell'associazione stessa, per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea Il consiglio stesso ha la facoltà di delegare al presidente o ad uno dei suoi membri tutto o parte delle attribuzioni che gli competono limitatamente alla ordinaria amministrazione. Il consiglio dovrà dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente.
Art. 20) - Le votazioni in seno al consiglio direttivo avvengono a maggioranza di voti e con voto palese. In caso di parità prevarrà il voto dei presidente. Ciascun membro avrà diritto ad un voto. Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono fatte risultare da verbali su apposito libro, firmate dal presidente e dal segretario.
Art. 21) - Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre revisori nominati dall'assemblea generale. Essi restano in carica tre anni. Esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei sindaci in genere, a norma di legge. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al consiglio direttivo per i necessari prowedimenti.
Art. 22) - Qualora si rendessero vacanti, i posti di consigliere e di revisore dei conti, verranno assegnati secondo graduatoria ai primi dei non eletti nelle rispettive elezioni. I consiglieri ed i revisori subentranti seguono agli effetti della decadenza il turno che sarebbe spettato a coloro che hanno sostituito.
CAPITOLO 4 - Patrimonio, esercizi finanziari, bilancio
Art. 23 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) dal ricavato delle manifestazioni organizzate dall'associazione;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 24) - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 25) - Per ciascun anno deve essere compilato:
a) un bilancio preventivo, da approvarsi dal consiglio direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
b) un bilancio consuntivo da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.
CAPITOLO 5 - Disposizioni finali e responsabilità
Art. 26) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento si fa riferimento alle norme dei codice civile.
Art. 27) - L'associazione non è responsabile civilmente dei danni di qualsiasi natura che possano derivare ai soci o ad altri nel corso di iniziative promosse nell'ambito dei propri scopi statutari.
Letto, confermato e sottoscritto in Menaggio
21 marzo 2008